inventario e garanzia sono condizione del conseguimento o mantenimento del possesso  dei beni


 

Cass., 22.04.1986, n. 2817, in Mass., 1986  

 

L'inottemperanza,  da  parte  dell'usufruttuario, agli obblighi della effettuazione  dell'inventario delle cose oggetto del diritto e della prestazione di idonea garanzia, secondo la previsione degli art. 1002 e  1003  c.  c.,  costituisce  ragione  ostativa al conseguimento del possesso  dei beni, ovvero, ove tale possesso sia stato già ottenuto, comporta  il diritto del nudo proprietario di avere in restituzione i beni  medesimi,  sempre  che  non  vi  sia  stata una sua rinuncia ai suddetti  adempimenti  (rinuncia  di  per    non  ravvisabile nella pregressa trasmissione del possesso all'usufruttuario).