inventario e garanzia sono condizione del
conseguimento o mantenimento del possesso
dei beni
Cass., 22.04.1986, n. 2817, in Mass.,
1986
L'inottemperanza,
da parte dell'usufruttuario, agli obblighi della
effettuazione dell'inventario delle
cose oggetto del diritto e della prestazione di idonea garanzia, secondo la
previsione degli art. 1002 e 1003 c.
c., costituisce ragione
ostativa al conseguimento del possesso
dei beni, ovvero, ove tale possesso sia stato già ottenuto,
comporta il diritto del nudo proprietario
di avere in restituzione i beni
medesimi, sempre che
non vi sia stata una sua
rinuncia ai suddetti adempimenti (rinuncia di per sé
non ravvisabile nella pregressa
trasmissione del possesso all'usufruttuario).